La fase 2 : le novità introdotte ed in vigore dal 4 maggio 2020.

Il DPCM del 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).


Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Il nuovo DPCM sancisce, inoltre anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Si potrà tornare ad effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.


Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto.


Il DPCM, sempre a partire dal 4 maggio, consente altresì la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.

Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

GLI SPOSTAMENTI

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti , che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

CHI SONO I CONGIUNTI PER IL DPCM DEL 26 APRILE 2020?

Secondo i giuristi, il termine “congiunti” è ambiguo e non corrisponde a una definizione legale precisa, quindi avrebbe potuto dare adito a diverse interpretazioni da parte della forza pubblica.

La parola congiunti è presente solo all’articolo 307 del codice penale, secondo cui i prossimi congiunti sono gli “ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti’”

Considerata la confusione emersa dall’utilizzo del termine, Palazzo Chigi ha provveduto nei giorni scorsi, a chiarire quali categorie rientrano nel suddetto termine, sostenendo che l’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.


Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

La raccomandazione generale resta comunque quella di limitare gli spostamenti, per contenere la diffusione del contagio e di evitare in ogni caso gli assembramenti.

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