Nell’ordinamento italiano, la guida in stato di ebbrezza alcolica è considerata un reato, di compentenza del Tribunale in composizione monocratica ed è sanzionato sulla base degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada.
Cosa intende la legge per “stato di ebbrezza”?
Lo stato di ebbrezza è, in sostanza, quella condizione di alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche e snatura il comportamento dei soggetti che vi si trovino. Esso comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive ed un rallentamento dei riflessi. Viene esclusa dalla condotta sanzionata dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada, l’alterazione psicofisica che deriva dall’assunzione di sostanze diverse dall’alcol, sia che si tratti ovviamente di medicinali, sia che si tratti di sostanze stupefacenti, per le quali, ovviamente sul piano legale, ci sono conseguenze, ma è fattispecie normata dall’art. 187 del Codice della strada.
Lo stato di ebbrezza, diventa penalmente rilevante e quindi comporterà l’applicazione di una sanzione, quando ci si trovi, in questa condizione, alla guida di un veicolo: qualora invece si sia ebbri, ma solo trasportati all’interno del veicolo, non si integra alcun illecito.
Il tasso alcolemico:
Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l’ordinamento italiano ha stabilito che il tasso di alcolemia debba superare il valore di 0,5 g/l (vedi: Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza).
Le modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico
L’accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell’immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria. L’accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l’irascibilità, l’incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l’incapacità di parlare, etc.
Le sanzioni penali e amministrative in caso di guda in stato di ebbrezza , nel corso degli ultimi anni notevolmente inasprite, variano a seconda del tasso alcolemico accertato. In ogni caso, tuttavia, è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.
Nel dettaglio, in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della patente da tre a sei mesi.
In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Infine, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
In ogni caso, salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l’arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente se svolti positivamente. Laddove il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guda in stato di ebbrezza, quindi con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà. Ciò salvo ovviamente che il fatto costituisca più grave reato.
Categorie sottoposte a sanzioni più aspre
I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.
Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un’ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.
Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.
Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.
Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza
Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni.
Inoltre, se l’incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.